Elenco CTU Sezione specializzate Imprese Nuovo Protocollo con Tribunale di Firenze

Evento 24 settembere 2021 ore 11.00 13.00

NON VALIDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Posti disponibili 50 

Ai sensi della normativa vigente l’accesso all’evento è consentito ESCLUSIVAMENTE ai possessori di Green Pass

È possibile partecipare inviando per e.mail la scheda allegata a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

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Nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria per la revisione legale

Riportiamo di seguito quanto pubblicato sul sito del MEF relativamente alla Formazione del Revisore Legale

Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

L'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323 (S.O. n. 47), c.d. Proroga Termini 2021 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

E' opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

Pertanto, ai sensi della disposizione citata:

- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183/20;

- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;

- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);

Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12/05/2020.

Convenzione Polizze - RAFFAELLI ASS.NI/HELVETIA

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CONVENZIONE GE.CO. - EVENTO DEL 18 NOVEMBRE 2020 - NON ACCREDITATO

Per opportuna conoscenza.

Evento NON valido per la Formazione Professionale Continua.

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Formazione Professionale Continua 2020

Il Consiglio Nazionale nell'informativa n. 110/2020 ha comunicato che per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento del 20 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022. Per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno. Il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022.

Con riferimento all’obbligo formativo per la revisione contabile si ricorda il provvedimento assunto dal MEF ad oggi riportato sul sito di detto Ente: "In merito all’obbligo formativo annuale per l’anno 2020 si ritiene opportuno provvedere a una riduzione dello stesso in proporzione al prolungarsi dell’emergenza ed in misura che sarà comunicata successivamente".